IL VERSAMENTO DELL'IVA
CALCOLO DELL'IVA DA VERSARE
FUNZIONAMENTO DELL'IVA
L'IVA che il soggetto passivo riscuote dai clienti, in seguito alla vendita dei beni e alle prestazioni dei servizi, rappresenta un debito che egli ha nei confronti dell'Erario
L'IVA che il soggetto passivo versa ai fornitori di beni e servizi rappresenta un credito che egli ha nei confronti dell'Erario.
LIQUIDAZIONE IVA
Periodicamente, il soggetto passivo è tenuto a calcolare l'IVA da versare all'Erario o, eventualmente, a suo credito.
Egli deve:
-
sommare tutti gli importi a debito risultanti dalle fatture emesse;
-
sommare tutti gli importi a credito risultanti dalle fatture ricevute e dalle bolle doganali;
-
fare la differenza tra le due somme determinate.
Se, l'IVA a debito è superiore rispetto all'IVA a credito, la differenza deve essere versata all'Erario.
Se, l'IVA a credito è superiore rispetto all'IVA a debito, la differenza rappresenta un credito nei confronti dell'Erario.
Esempi:
- l'impresa Alfa Srl, nel periodo in esame, ha
registrato IVA a debito per 50.000 euro e IVA a credito
per 35.000 euro.
IVA a debito 50.000 - IVA a credito 35.000 = IVA da versare 15.000;
- nel periodo successivo la Alfa Sr ha rilevata un'IVA
a debito di 40.000 euro e IVA a credito per 45.000 euro.
IVA a credito 45.000 - IVA a debito 40.000 = credito IVA da riportare nel periodo successivo 5.000.
CREDITO IVA
Quando dalla liquidazione IVA risulta un credito IVA di esso si tiene conto nella liquidazione IVA del periodo successivo con la conseguenza che:
-
se dalla successiva liquidazione IVA risulta un'IVA da versare, essa va ridotta dell'ammontare del credito IVA proveniente dal periodo precedente;
-
se dalla successiva liquidazione IVA risulta un credito IVA, esso va aumentato dell'ammontare del credito IVA proveniente dal periodo precedente.
Esempi:
- La Alfa Sr ha rilevato, nel periodo in esame, un'IVA
a debito di 40.000 euro e IVA a credito per 31.000 euro.
Dal periodo precedente risulta un credito IVA di 5.000
euro.
IVA a debito 40.000 - IVA a credito 31.000 = IVAa debito del periodo 9.000 - credito IVA del periodo precedente 5.000 = IVA da versare 4.000.
- La Alfa Sr ha rilevato, nel periodo in esame, un'IVA
a debito di 30.000 euro e IVA a credito per 32.000 euro.
Dal periodo precedente risulta un credito IVA di 5.000
euro.
IVA a credito 32.000 - IVA a debito 30.000 = IVAa credito del periodo 2.000 + credito IVA del periodo precedente 5.000 = IVA a credito 7.000.
- La Alfa Sr ha rilevato, nel periodo in esame, un'IVA
a debito di 40.000 euro e IVA a credito per 31.000 euro.
Dal periodo precedente risulta un credito IVA di 5.000
euro.
PERIODICITA' DELLA LIQUIDAZIONE IVA
La liquidazione IVA deve essere fatta periodicamente:
- alcuni contribuenti la effettuano ogni mese;
- altri ogni trimestre.
La differente periodicità dipende dal volume d'affari del soggetto passivo.
Coloro che hanno un volume d'affari uguale o inferiore a:
- 500.000 euro se hanno per oggetto la prestazione di servizi;
- 800.000 euro se hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione dei servizi
possono effettuare la liquidazione IVA ogni trimestre, anziché ogni mese.
VERSAMENTO IVA
Se, dalla liquidazione periodica IVA risulta un debito nei confronti dell'Erario, è necessario provvedere al versamento dell'imposta.
Chi effettua il versamento trimestrale dell'IVA è tenuto a pagare, oltre all'imposta che risulta dalla liquidazione, anche gli interessi nella misura dell'1%.
Esempi:
- contribuente mensile. Debito IVA risultante dalla
liquidazione: 7.000 euro.
Importo da versare: 7.000.
- contribuente trimestrale. Debito IVA risultante dalla
liquidazione: 7.000 euro.
Interesse: 7.000 x 1% = 70.
Importo da versare: 7.000 + 70 = 7.070.
VERSAMENTO MINIMO
Se dalla liquidazione periodica risulta un debito nei confronti dell'Erario pari o inferiore a 100,00 euro, l'imposta non va versata.
L'importo del debito andrà versato insieme a quanto risultante dalla liquidazione periodica successiva, sempre che venga superato il limite del versamento minimo.
Esempio:
- dalla liquidazione periodica IVA risulta un debito nei confronti dell'Erario pari a 50 euro. L'importo non viene versato;
- dalla liquidazione periodica successiva risulta un
debito nei confronti dell'Erario pari a 700 euro.
L'importo da versare è dato da
debito del periodo 700 + debito del periodo precedente 50 = 750 euro.
SCADENZE
I contribuenti mensili devono effettuare la liquidazionee il versamento dell'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Esempio:
-
l'IVA relativa al mese di gennaio va liquidata e versata, se a debito, entro il 16 febbraio;
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l'IVA relativa al mese di febbraio va liquidata e versata, se a debito, entro il 16 marzo;
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l'IVA relativa al mese di marzo va liquidata e versata, se a debito, entro il 16 aprile;
-
e così via.
I contribuenti trimestrali devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Di seguito le scadenze da rispettare:
-
l'IVA relativa al I trimestre va liquidata e versata, se a debito, entro il 16 maggio;
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l'IVA relativa al II trimestre va liquidata e versata, se a debito, entro il 16 agosto;
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l'IVA relativa al III trimestre va liquidata e versata, se a debito, entro il 16 novembre;
-
l'IVA relativa al IV trimestre va liquidata e versata negli stessi termini previsti per il versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA.
- Schema impositivo dell'IVA
- Liquidazioni periodiche IVA - come si registrano
- Liquidazioni periodiche IVA - aspetti fiscali
- Periodicità liquidazione IVA
- Versamento IVA