REGISTRO DELLE IMPRESE
LA PUBBLICITA' LEGALE DELLE IMPRESE
PUBBLICITA' LEGALE
Il nostro legislatore ha posto in capo alle aziende un obbligo di pubblicità legale: in altre parole ha posto su di esse l'obbligo di rendere di pubblico dominio alcuni atti e fatti di particolare importanza per la vita dell'impresa.
La pubblicità legale ha un duplice scopo:
- permette, a chiunque ne sia interessato, di accedere facilmente a notizie relative all'azienda;
- rende, i fatti per i quali è stato adempiuto l'obbligo di pubblicità legale, opponibili ai terzi.
REGISTRO DELLE IMPRESE
La pubblicità legale viene realizzata mediante la pubblicazione di atti e fatti relativi alle imprese nel Registro delle imprese tenuto a cura delle CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).
L'obbligo di iscrizione al registro delle imprese riguarda tutte le società e le imprese individali.
Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche.
SEZIONE ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI
Il registro delle imprese è composto da una sezione ordinaria e una sezione speciale.
SEZIONE ORDINARIA
Nella sezione ordinaria si iscrivono:
- le imprese individuali commerciali ad eccezione dei piccoli imprenditori;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- le società cooperative.
SEZIONE SPECIALE
Nella sezione speciale si iscrivono:
- le società semplici;
- le imprese agricole sia individuali che societarie;
- i coltivatori diretti;
- le imprese artigiane;
- i piccoli imprenditori.
La sezione speciale si divide in sottosezioni per alcuni particolari tipi di imprese, tra le quali abbiamo:
- le società tra professionisti tra cui le società tra avvocati;
- le start up innovative;
- le imprese sociali.