SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
CARATTERI GENERALI
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
La società in nome collettivo (Snc) è il tipo principale di società organizzata su base personale.
L'art.2291 del Codice civile stabilisce i caratteri fondamentali di questa società prevedendo che "nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi."
RESPONSABILITA' ILLIMITATA E SOLIDALE
La caratteristica fondamentale delle Snc è la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.
I soci rispondono delle obbligazioni sociali non solo con il capitale conferito nella società, ma anche con il proprio patrimonio personale: in questo consiste la responsabilità illimitata.
Inoltre la responsabilità è solidale: questo significa che i creditori sociali possono pretendere, da ognuno dei soci, l'adempimento dell'intero debito che la società ha nei loro confronti a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale del socio stesso.
Esempio. La Snc Rossi & C. è formata da due soci: il socio Rossi che partecipa al capitale sociale nella misura dell'80% e il socio
Bianchi che partecipa al capitale sociale per il restante 20%.
La ditta Verdi vanta nei confronti della Rossi & C. un credito di 10.000 euro che la società non è in grado di pagare.
Il creditore può chiedere al socio Rossi il pagamento dell'intero credito vantato.
Qualora uno dei soci paghi per intero il debito che la società ha nei confronti di un creditore, egli può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti degli altri soci, in proporzione delle quote sociali possedute da ciascuno di essi.
Tornando all'esempio precedente, e ipotizzando che il socio Rossi abbia pagato l'intero importo di 10.000 euro alla ditta Verdi, egli può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del socio Bianchi che sarà tenuto a rimborsargli 2.000 euro (debito della società 10.000 x quota di partecipazione alla società 20%).
L'elevata responsabilità che grava sui soci delle Snc fa sì che questa veste societaria si addica solamente ad aziende con un numero limtiato di soci tra i quali esistono forti rapporti di fiducia. Da ciò consegue che il numero dei soci di tali società è generalmente limitato e di conseguenza esse dispongono di capitali modesti per poter svolgere la propria attività.
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
Altra caratteristica tipica delle società in nome collettivo è che la l’amministrazione della società spetta, di norma, ad ognuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Tuttavia, l’atto costitutivo, può sempre stabilire diversamente. Così l’amministrazione può essere assegnata:
- ad un solo socio;
- solamente ad alcuni soci (e non a tutti) in modo disgiunto;
- a tutti i soci, o solamente ad alcuni di essi, congiuntamente;
- a tutti i soci in modo disgiunto per alcuni atti, e per altri atti in modo congiunto.
Anche la rappresentanza della società di fronte ai terzi può essere affidata a tutti gli amministratori o solamente ad alcuni di essi.
Chi ha la rappresentanza agisce in nome e per conto della società e può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo.
INTRASFERIBILITA' DELLA QUALITA' DI SOCIO
Il ruolo che i soci rivestono nelle società in nome collettivo determina, come conseguenza, che un socio non può essere sostituito se non vi è il consenso di tutti gli altri soci.