IL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE: IL PASSIVO E IL CAPITALE NETTO

LO STATO PATRIMONIALE SECONDO L'ART.2424 DEL CODICE CIVILE

ORIGINE DEI MEZZI FINANZIARI

Il passivo dello Stato Patrimoniale è strutturato in modo da evidenziare l'origine dei mezzi finanziari a disposizione dell'azienda: la principale distinzione è tra il patrimonio netto e i debiti, in modo da mostrare in che misura l'impresa si è finanziata facendo ricorso al capitale proprio ed in che misura facendo ricorso al capitale di terzi.

Il patrimonio netto (macroclasse A) è diviso nelle seguenti classi:

  • capitale (A.I);
  • riserve da sovrapprezzo azioni (A.II);
  • riserve di rivalutazione (A.III);
  • riserve legali (A.IV);
  • riserve statutarie (A.V);
  • altre riserve distintamente elencate (A.VI);
  • riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (A.VII);
  • utili (perdite) portati a nuovo (V.III);
  • utile (perdita) dell'esercizio (V.IX);
  • riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (X).

I debiti (macroclasse D), invece, non sono divisi in altre classi, ma solamente in voci.

Oltre a queste due macroclassi principali, nel passivo troviamo anche:

  • i fondi per rischi ed oneri (macroclasse B);
  • il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (macroclasse C);
  • i ratei e risconti (macroclasse E).

LA LEZIONE PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

GRUPPI DI IMPRESE

Nel caso in cui il bilancio si riferisca ad una società facente parte di un gruppo di imprese, lo Stato patrimoniale deve evidenziare i rapporti esistenti tra le società del gruppo. Questa regola vale tanto per l'attivo che per il passivo dello Stato Patrimoniale. In particolare, per ciò che concerne le passività, il Codice civile prevede che devono essere indicati separatamente i debiti contratti nei confronti di società controllate, collegate, controllanti e verso imprese sottoposte al controllo di controllanti.

CRITERIO FINANZIARIO

Come accade per le attività, anche per le passività viene dato un certo spazio anche al criterio finanziario: in questo caso tale criterio riguarda solamente i debiti peri quali è necessario distinguere quelli a breve termine, che devono essere estinti entro un anno dalla data di chiusura dell'esercizio, da quelli a medio e lungo termine.

 
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