LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è un organo di controllo delle società di capitali.
Nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni, la presenza dell'organo di controllo è prevista qualora venga adottato il sistema di amministrazione e controllo ordinario.
Al collegio sindacale può essere attribuito anche il compito di revisione legale del bilancio: ciò solamente nel caso in cui la società non ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo.
Mentre, nelle società che devono redigere il bilancio consolidato di gruppo e in quelle nelle quali, pur non dovendo redigere il bilancio consolidato di gruppo, la revisione legale non è stata attribuita al collegio sindacale, l'attività di revisione legale viene svolta da un revisiore legale o da una società di revisione.
Nelle società a responsabilità limitata, la nomina di un organo di controllo o di un revisore dei conti è obbligatoria nel caso in cui la società:
- è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Nelle società nelle quali il collegio sindacale è presente, esso deve redigere un'apposita relazione che deve fornire un resoconto dell'attività svolta dall'impresa e dei risultati ottenuti.
Il contenuto della relazione del collegio sindacale può essere distinto a seconda che tale organo:
- svolga anche la funzione di revisione;
- oppure che la funzione di revisione sia svolta da un soggetto esterno.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONI DI REVISIONE
Nel caso in cui il collegio sindacale svolga anche funzioni di revisione esso, mediante la propria relazione dovrà riferire all'assemblea, in merito:
- all'attività di vigilanza relativamente all'osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
- all'accertamento della regolare tenuta della contabilità;
- alla verifica della corrispondenza tra bilancio e scritture contabili.
Inoltre la relazione sulla gestione dovrà indicare:
- le osservazioni in merito all’esercizio delle deroghe previste dagli artt.2423 e 2423 bis del Codice civile.
Ricordiamo che l'art.2423, comma 5, del Codice civile prevede che, se in casi eccezionali, l'applicazione di una delle disposizioni contenute nel Codice civile è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, tale disposizione non deve essere applicata.
Mentre l'art.2423-bis, al numero 6, stabilisce che i criteri di valutazione, applicati in bilancio, non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Tuttavia, in casi eccezionali, sono consentite delle deroge a tale disposizione.
- il consenso o il dissenso in merito all’iscrizione nell’attivo di alcune immobilizzazioni immateriali (costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo e avviamento);
- osservazioni e proposte in merito ai risultati dell’esercizio sociale, al bilancio e alla sua approvazione.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SENZA FUNZIONI DI REVISIONE
Nel caso in cui il collegio sindacale non svolge anche funzioni di revisione esso, nella propria relazione dovrà riferire all'assemblea, in merito:
- all'osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
- all'adeguatezza della struttura organizzativa;
- alle omissioni e ai fatti censurabili riscontrati;
- alle irregolarità segnalate alla CONSOB e a quelle denunciate al Tribunale;
- alle proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.