COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA
ATTO SCRITTO
La costituzione delle società in nome collettivo deve avvenire per atto scritto che può essere:
- una scrittura privata autenticata;
- oppure un atto pubblico.
PUBBLICAZIONE
L'atto costitutivo della Snc deve essere depositato presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.
L'obbligo di effettuare il deposito incombe in capo agli amministratori. Se l'atto costitutivo è redatto per atto pubblico ha l'obbligo di eseguire il deposito anche il notaio.
FASI DELLA COSTITUZIONE
La costituzione di una società in nome collettivo (come per tutte le società di persone) avviene in due fasi:
- la sottoscrizione del capitale da parte dei soci. Al momento della costituzione della società
i soci stabiliscono l'entità del capitale sociale e la quota apportata
da ognuno di essi.
Sorge, quindi, il capitale iniziale dell'azienda che è misurato dai crediti che la società vanta nei confronti dei soci per i conferimenti che essi si sono impeganti ad effettuare;
- il conferimento delle somme sottoscritte. Dopo la costituzione i soci dovranno provvedere all'effettivo conferimento delle quote sottoscritte.
SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE
Con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dei soci, questi ultimi si impegnano ad apportare ognuno le quote di capitale di propria spettanza.
Dal punto di vista contabile si registra:
- una variazione finanziaria attiva rappresentata dal sorgere di un credito della società nei confronti dei soci per le somme da loro sottoscritte del capitale;
- una variazione economica positiva di capitale rappresentata dal capitale netto iniziale della società.
VALORE DEI CONFERIMENTI
Nel momento in cui la società viene costituita, il suo capitale è rappresentato dal valore attribuito ai conferimenti che i soci si sono impegnati ad effettuare.
Di conseguenza, il valore attibuito a tali conferimenti incide sul valore del capitale sociale, ed è fondamentale che tale valore corrisponda alla realtà.
Per questo motivo il Codice civile, all'art.2295, stabilisce che l'atto costitutivo deve indicare i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione. Chiaramente i criteri di valutazione adottati non devono essere indicati nel caso di conferimenti in denaro, ma solamente nel caso di conferimenti in natura.
CONFERIMENTO
Alla sottoscrizione segue il conferimento vero e proprio di quanto sottoscritto.
Il conferimento può essere in denaro o in natura a seconda di quanto stabilito nell'atto costitutivo.
Il conferimento in natura, inoltre, può essere:
- un conferimento di singoli beni non legati tra loro da vincoli di destinazione produttiva;
- un conferimento di un complesso aziendale funzionante, cioè un insieme di beni tra loro coordinati aventi un'unica destinazione produttiva.
CONFERIMENTO IN DENARO
Nel caso di conferimento in denaro , dal punto di vista contabile, si ha:
- una variazione finanziaria passiva data dall'estinzione del credito vantato dalla società nei confronti dei soci per le somme da loro sottoscritte;
- una variazione finanziaria attiva rappresentata dall'aumento del denaro in banca.
CONFERIMENTO IN NATURA DISGIUNTO
Nel caso di conferimento in natura disgiunto, dal punto di vista contabile, si ha:
- una variazione finanziaria passiva data dall'estizione del credito vantato dalla società nei confronti del socio per le somme da lui sottoscritte;
- una serie di variazioni che potranno essere finanziarie od economiche a seconda dei beni apportati. Ad esempio si potrà trattare di:
- variazioni finanziarie attive nel caso di apporto di crediti;
- variazioni economiche negative accese a costi pluriennali nel caso di apporto di macchinari, automezzi, capannoni ed altre immobilizzazioni.
I beni apportati sono valutati singolarmente.
CONFERIMENTO IN NATURA CONGIUNTO
Nel caso di conferimento in natura congiunto, dal punto di vista contabile, si ha:
- una variazione finanziaria passiva data dall'estizione del credito vantato dalla società nei confronti dei soci;
- una serie di variazioni che potranno essere finanziarie od economiche esattamente come nel caso di apporto disgiunto.
La differenza sostanziale rispetto all'ipotesi di apporto disgiunto è che, in questo caso, è il valore da assegnare al conferimento è unico ed è basato sul presunto contributo che l'azienda apportata darà al reddito della società costituita. Una volta effettuata una valutazione globale tale valore viene, per motivi pratici, diviso tra i vari beni che formano il capitale dell'azienda apportata.
L'eventuale differenza tra il valore globale attributo all'impresa e la somma algebrica delle sue attività e passività rappresenta l'avviamento attribuito all'azienda apportata.
CONFERIMENTO IN RITARDO
Nel caso in cui il socio effettui il conferimento in ritardo rispetto alla data stabilita, in genere, gli viene richiesto anche il versamento di interessi di mora sulla parte non versata nei termini convenuti.